Condizioni generali
Scoprite come i nostri clienti ottengono valore dai dati.
ARTICOLO 1: DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini, sia al singolare che al plurale, si intendono, quando utilizzati con la lettera maiuscola, nel significato di seguito indicato:
"Anomalia/e": qualsiasi non conformità, eventualmente riproducibile, nell'ambito di una Fornitura IT che compare sui Servizi e indipendente da un uso improprio o non conforme alla documentazione contrattuale, in particolare alla Proposta;
"Artefact": indica la società Artefact, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi con il numero B 418 267 704, con sede legale al 19 rue Richer 75009, Parigi, Francia;
"Cliente": indica qualsiasi persona fisica o giuridica che, per le esigenze dell'attività professionale del Cliente, desidera beneficiare dei Servizi e accetta consapevolmente le clausole delle presenti Condizioni generali;
"Termini e condizioni generali": indica i presenti termini e condizioni generali di servizio, comprese, se del caso, le relative appendici;
"Contratto": indica l'insieme indivisibile che disciplina i termini e le condizioni contrattuali applicabili ai Servizi e che consiste nelle presenti Condizioni Generali, nella/e Proposta/e, nonché in eventuali appendici a tali documenti, nonché in qualsiasi modifica che possa essere apportata dalle Parti;
"Accordo sul trattamento dei dati": indica l'Accordo sul trattamento dei dati personali stipulato tra le Parti e che costituisce parte integrante del presente Contratto;
"Dati personali": indica i dati personali ai sensi del Regolamento sui dati personali;
"Diritto di Proprietà Intellettuale": indica tutti (a) i diritti relativi al diritto d'autore e i diritti connessi, compresi, a titolo esemplificativo, i diritti economici e morali, (b) i segreti commerciali, (c) i diritti di marchio, i diritti di brevetto, i diritti di design e le banche dati, (d) il know-how (e) altri diritti di proprietà intellettuale e industriale di ogni tipo e di qualsiasi natura;
" GruppoArtefact ": indica Artefact e tutte le società da essa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo L.233-3 del Codice di Commercio [francese], in particolare le persone giuridiche di cui il Cliente detiene direttamente o indirettamente più del 50% dei diritti di voto, nonché tutte le società ad essa collegate;
"Deliverables": indica i risultati ottenuti durante l'esecuzione dei Servizi, in particolare includendo deliverables documentali (documenti, file di studio e/o di analisi, metodi di marketing, implementazione, manuali, rapporti di audit, documentazione di manutenzione...) e/o deliverables informatici (programmi, software configurati, interfacce...), e in generale qualsiasi bene soggetto a Diritti di Proprietà Intellettuale sviluppato dal Fornitore di Servizi a beneficio del Cliente in relazione all'esecuzione dei Servizi;
"Parte/i": indica singolarmente, Artefact o il Cliente e collettivamente, Artefact e il Cliente;
"Servizio/i": indica qualsiasi servizio che Artefact si impegna a fornire al Cliente, come definito nella Proposta;
"Proposta": indica il documento di sintesi (ordine di acquisto, preventivo, risposta all'offerta), anche via e-mail, che descrive i Servizi e le disposizioni per la determinazione del relativo prezzo, ed eventualmente il calendario;
"Regolamento sui dati personali": indica le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali e della privacy, in particolare la legge francese n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa al trattamento dei dati, degli archivi e delle libertà, come modificata, e il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 noto come "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR), nonché le leggi nazionali, le delibere e le raccomandazioni della CNIL o di qualsiasi altra autorità di controllo o di vigilanza competente ai sensi delle Condizioni generali o di una delle Parti.
"Specifiche": indica le specifiche funzionali e tecniche dettagliate, nonché qualsiasi altra specifica di prestazione e di progettazione relativa ai Deliverable IT, stabilite e convalidate da Artefact.
ARTICOLO 2: OGGETTO
Le presenti Condizioni Generali hanno lo scopo di definire il quadro contrattuale al quale le Parti hanno deciso di sottoporre i Servizi indicati nella Proposta sottoscritta o accettata dal Cliente.
In caso di contraddizione tra due documenti di rango diverso, prevarranno le disposizioni contrattuali nel seguente ordine: (i) il Capitolato d'oneri, (ii) le presenti Condizioni generali di contratto, (iii) la Proposta e (iv) il Contratto di elaborazione dati.
ARTICOLO 3: ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore alla data della firma o dell'accettazione della Proposta da parte del Cliente e sono applicabili per la durata indicata nella Proposta.
ARTICOLO 4: SCHEMA
Un calendario per l'esecuzione dei Servizi può, se del caso, essere concordato dalle Parti, in particolare nella Proposta. In caso di ritardo e/o mancato adempimento da parte del Cliente di tutti o parte dei suoi obblighi, Artefact non sarà in alcun caso responsabile del mancato rispetto di tale calendario. Inoltre, questi ritardi nell'esecuzione (in particolare nel caso in cui il Cliente superi i termini di sua competenza, in particolare nella trasmissione degli elementi richiesti da Artefact) comporteranno una proroga automatica dei termini fissati per l'adempimento degli obblighi di Artefact .
ARTICOLO 5: COOPERAZIONE TRA LE PARTI
La prestazione dei Servizi si basa su una collaborazione attiva e regolare tra le Parti.
A questo proposito, le Parti hanno concordato di designare una persona responsabile del monitoraggio e dell'attuazione del Contratto, che fungerà da contatto principale dell'altra Parte.
In particolare, ciascuna Parte si impegna a:
- comunicare quanto prima all'altra Parte, prima ma anche durante l'esecuzione dei Servizi, qualsiasi informazione decisiva necessaria per l'esecuzione dei Servizi o qualsiasi evento, difficoltà o circostanza che possa influire sul contenuto, sulla continuità, sulla qualità o sul costo
dei Servizi;
- collaborare con qualsiasi fornitore o terzo
fornitore di servizi (per il quale l'altra Parte è partner contrattuale e responsabile del rapporto contrattuale e, più in generale, della sua gestione) e in particolare fornire loro, entro i termini richiesti e adeguati, qualsiasi informazione, elemento, documento, ecc. che possa essere utile per lo svolgimento dei loro compiti;
- si tengono reciprocamente informati di qualsiasi azione eventualmente intrapresa che, a loro ragionevole conoscenza, possa avere un impatto sui Servizi previsti dal Contratto.
ARTICOLO 6: DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI
6.1 Risorse materiali. Artefact sarà responsabile delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei Servizi e sarà responsabile della loro manutenzione.
6.2 Luogo di esecuzione dei Servizi. Le Parti possono concordare, a seconda delle necessità legate ai Servizi, che i Servizi siano fisicamente eseguiti presso i locali del Cliente e/o qualsiasi locale designato dal Cliente e/o eseguiti a distanza. In quest'ultimo caso, le spese di viaggio e di soggiorno (pasti, hotel, treno o aereo e, se necessario, taxi) sostenute da Artefact e dai suoi dipendenti ai fini dell'esecuzione dei Servizi saranno a carico del Cliente.
6.3 Qualità dei Servizi. Artefact si impegna a svolgere i Servizi affidati in conformità alle condizioni stabilite nel Contratto con tutta la diligenza e la professionalità necessarie per la loro corretta esecuzione e in conformità alle pratiche del settore, alle leggi e ai regolamenti vigenti, senza che Artefact possa fornire consulenza legale.
ARTICOLO 7: ACCETTAZIONE
7.1 Conformità dei deliverable e procedura di accettazione - principi. Le operazioni di accettazione hanno lo scopo di verificare il corretto adempimento dei Servizi e dei Deliverable che ne derivano, rispetto al quadro di conformità contrattuale di riferimento (Capitolato, capitolato d'oneri, altri documenti che esprimono le esigenze e le aspettative del Cliente).
Qualsiasi sfruttamento e/o utilizzo, in qualsiasi forma, dei Deliverable (documentali o informatici) prodotti da Artefact, anche se non accettati nella forma prevista dal Contratto, costituirà accettazione incondizionata di tali Deliverable da parte del Cliente.
7.2 Accettazione dei documenti da consegnare. Lo scopo dell'accettazione è che il Cliente confermi che la Fornitura Documentaria è conforme al Contratto e al calendario. Artefact fornisce la Fornitura Documentaria al Cliente via e-mail per la revisione. Il Cliente avrà a disposizione un periodo di tre (3) giorni lavorativi dalla consegna di ciascuno dei Documenti da consegnare per esprimere riserve su eventuali non conformità tra tali Documenti da consegnare e il Contratto e/o per convalidare tali Documenti da consegnare. Qualora il Cliente esprima per iscritto a Artefact riserve sufficientemente dettagliate sui suddetti Documenti da consegnare, Artefact fornirà al Cliente i Documenti da consegnare modificati per eventuali commenti. La procedura di cui sopra sarà ripetuta per un massimo di due (2) iterazioni.
Ogni convalida dei Prodotti Documentati si baserà su una conferma scritta del Cliente. In assenza di una restituzione da parte del Cliente nei termini e nelle condizioni di cui sopra, o in caso di utilizzo da parte del Cliente dei Prodotti Documentati, questi ultimi si considereranno convalidati e accettati dal Cliente senza riserve.
7.3 Accettazione dei Prodotti IT. Lo scopo dell'accettazione è quello di verificare (i) la completa consegna dei Prodotti IT come previsto dal Contratto e (ii) la loro conformità alle Specifiche. L'accettazione sarà effettuata sulla base di scenari di test tecnici e/o funzionali eseguiti dal Cliente con l'assistenza di Artefact secondo i metodi definiti e validati congiuntamente tra le Parti prima dell'inizio dell'accettazione delle correzioni finali e/o della soluzione per aggirare le Anomalie. Il Cliente avrà a disposizione un periodo di tre (3) giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di accettazione per formulare osservazioni o per convalidare le correzioni finali e/o la soluzione di aggiramento delle Anomalie, mediante un semplice scambio di posta elettronica o qualsiasi altro mezzo concordato tra le Parti. In assenza di una restituzione da parte del Cliente nei termini e nelle condizioni di cui sopra, o in caso di go-live della produzione, le correzioni finali e/o la soluzione di workaround per le Anomalie prodotte da Artefact si considereranno validate e accettate dal Cliente senza riserve.
ARTICOLO 8: CONDIZIONI FINANZIARIE
8.1. Il prezzo dei Servizi e i termini di fatturazione sono definiti nella Proposta. Essi non comprendono le tasse, l'alloggio o le spese di viaggio. Qualsiasi modifica dello scopo e dell'ambito dei Servizi comporterà una Proposta supplementare o di modifica.
8.2 Fatturazione dei Servizi. Le disposizioni di fatturazione dei Servizi variano a seconda del prezzo complessivo dei Servizi indicato nella Proposta:
- Tra 0 e 50.000 euro IVA esclusa: fatturazione al 100% all'inizio dei servizi;
- Tra 50.000 e 200.000 euro IVA esclusa: 30% all'inizio dei servizi, poi 70% alla fine
dei servizi;
- Oltre i 200.000 euro IVA esclusa: 30% all'inizio dei Servizi, 30% a metà della loro esecuzione; quindi 40% alla fine dei Servizi.
8.3. Termini di pagamento. Il Cliente si impegna a pagare le fatture emesse da Artefact entro trenta (30) giorni dalla fine del mese, tramite bonifico sul conto bancario di Artefact .
8.4. Ritardo nei pagamenti. In conformità alle disposizioni dell'articolo L.441-6 del Codice del Commercio, le fatture non pagate entro le date di scadenza sopra indicate comporteranno il pagamento di interessi di mora pari al triplo del tasso di interesse legale in vigore per il periodo in questione presso la sede del Cliente. Qualsiasi pagamento dopo la data di scadenza comporta automaticamente il pagamento da parte del debitore di un'indennità fissa di 40 euro per le spese di riscossione.
ARTICOLO 9: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9.1 Ciascuna delle Parti potrà risolvere di diritto il Contratto, in tutto o in parte, in caso di violazione da parte dell'altra Parte di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, senza che questa vi abbia posto rimedio entro trenta (30) giorni di calendario dalla prima presentazione di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dalla Parte lesa, fatti salvi i danni e gli interessi che quest'ultima potrà richiedere al riguardo;
9.2 Il Contratto potrà essere risolto da ciascuna delle Parti in caso di forza maggiore alle condizioni di cui all'articolo 16.
9.3 In caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo, le Parti si impegnano a restituirsi reciprocamente tutte le Informazioni Riservate di cui sono in possesso, a regolare il rapporto contrattuale instaurato mediante il pagamento di tutte le somme dovute ai sensi del Contratto, il giorno dell'effettiva risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 10: RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano a considerare riservate e a mantenere tali le informazioni fornite da una delle Parti e quelle a cui hanno avuto accesso, direttamente o indirettamente, durante l'esecuzione del Contratto, indipendentemente dalla forma e/o dal mezzo con cui sono state divulgate o conosciute (di seguito le "Informazioni riservate").
Le Informazioni riservate comprendono in particolare tutte le informazioni tecniche, finanziarie, economiche, commerciali, legali e di altro tipo riguardanti le Parti. Le Parti si impegnano a trattare tutte le Informazioni riservate scambiate con la stessa cura con cui trattano le proprie Informazioni riservate, ad astenersi dal divulgarle in qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e a qualsiasi persona, e ad adottare tutte le misure necessarie con il proprio personale e/o con i propri partecipanti di qualsiasi tipo, sia permanenti che occasionali. Le Parti si impegnano a consegnare, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dalla cessazione del Contratto, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, tutti i documenti eventualmente forniti loro dall'altra Parte in relazione alla conclusione e/o all'esecuzione del Contratto.
Si conviene espressamente che le disposizioni della presente sezione rimarranno in vigore per un periodo di 3 (tre) anni dalla risoluzione del Contratto, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata.
L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che:
- è noto alle Parti e di cui esse sono in grado di dimostrare di essere state a conoscenza attraverso le proprie azioni o quelle di un terzo diverso da una delle Parti prima della data di sottoscrizione del Contratto,
- è di dominio pubblico o vi entrerebbe durante l'esecuzione del Contratto se non per azioni o omissioni di una delle Parti e/o del personale e/o di un interveniente di qualsiasi tipo, permanente o occasionale.
ARTICOLO 11: DATI PERSONALI
Ciascuna delle Parti rimane l'unica responsabile del rispetto dei propri obblighi nell'ambito della propria attività, in particolare quelli relativi alla protezione dei dati personali.
In quanto tali, si impegnano a rispettare il Regolamento sui dati personali (compreso l'obbligo di informare gli interessati) e ad aver effettuato tutte le notifiche e presentato tutte le richieste di autorizzazione alla propria autorità di protezione dei dati personali necessarie per il trattamento dei dati personali sotto la loro responsabilità.
In relazione all'esecuzione dei Servizi, Artefact potrebbe essere tenuta a trattare i Dati personali del Cliente. In questo contesto, le Parti concordano di stipulare un accordo di trattamento dei dati ("Accordo di trattamento dei dati").
Tuttavia, le Parti concordano che Artefact possa, se necessario, lavorare su un insieme di dati fittizi che saranno prodotti dal Cliente, escludendo qualsiasi Dato Personale.
Le Parti garantiscono la riservatezza e la sicurezza dei Dati personali a cui possono avere accesso nell'ambito del Contratto (tra cui, ad esempio, il nome e il cognome di dirigenti e dipendenti, gli indirizzi di posta elettronica professionali, ecc.
Ciascuna Parte si impegna a informare immediatamente l'altra Parte di qualsiasi violazione della protezione di tali Dati personali o di qualsiasi trattamento che possa costituire una violazione del GDPR.
ARTICOLO 12: RIFERIMENTO COMMERCIALE
Il Cliente autorizza Artefact a inserire il suo nome e il suo logo e/o il suo sito nel proprio elenco di referenze, nonché a utilizzare il caso del Cliente nella promozione delle proprie attività, e questo, in tutto il mondo.
ARTICOLO 13: RESPONSABILITÀ
Il Cliente riconosce e concorda che Artefact è soggetto a un obbligo generale di mezzi.
In particolare, Artefact non garantisce che il Cliente raggiunga lo scopo atteso dai Prodotti e non potrà essere ritenuto responsabile a tale riguardo.
Artefact sarà responsabile solo per i danni diretti causati - per sua colpa - al Cliente e di cui il Cliente deve fornire la prova.
COME CONDIZIONE ESSENZIALE E DETERMINANTE DEL CONSENSO DI ARTEFACT, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DEL DANNO E SU QUALUNQUE BASE, SE LA RESPONSABILITÀ DI ARTEFACTÈ PERSEGUITA DAL CLIENTE AI SENSI DEL CONTRATTO, LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE E IRREVOCABILMENTE CHE IL DIRITTO DEL CLIENTE AL RISARCIMENTO SARÀ LIMITATO, PER TUTTE LE CAUSE, I DANNI E LE PERDITE COMBINATI E PER LA DURATA INDICATA NELLA PROPOSTA, AL 100% DELL'IMPORTO DELLE SOMME FATTURATE E RISCOSSE DA ARTEFACT AI SENSI DEL CONTRATTO.
COME CONDIZIONE ESSENZIALE E DETERMINANTE, ARTEFACT NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI SUBITI DAL CLIENTE, QUALI PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI RICAVI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI, PERDITA DI REPUTAZIONE, PERDITA DI CAPITALIZZAZIONE, COMPRESA LA CAPITALIZZAZIONE DI BORSA, AUMENTO DEI COSTI OPERATIVI O NON OPERATIVI, COMPRESI I COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO DA PARTE DI TERZI, PERDITE OPERATIVE NEL SENSO CONTABILE DEL TERMINE, PERDITA DI PRODUTTIVITÀ, DI CONTRATTI, DI IMMAGINE, DI MARGINE, DI DATI, DI FILE, MANCATO CONSEGUIMENTO DI RISPARMI O GUADAGNI PREVISTI.
ARTICOLO 15: PROPRIETÀ INTELLETTUALE
15.1 Diritti di Proprietà Intellettuale su elementi preesistenti. Artefact rimane il proprietario esclusivo dei programmi, metodi, risorse software, documentazione, strumenti, dati, processi e know how creati e/o sviluppati autonomamente e/o durante l'esecuzione dei Servizi, siano essi soggetti o meno a specifica protezione (copyright, brevetto, marchio, ecc.).
15.2 Diritti di proprietà intellettuale sugli elementi del Cliente. Artefact riconosce che il Contratto non trasferisce o conferisce alcun diritto di proprietà intellettuale relativo a marchi, loghi, prodotti e servizi del Cliente.
Nella misura in cui ciò sia necessario, il Cliente concede a Artefact un diritto non esclusivo e non trasferibile per l'utilizzo dei propri Diritti di Proprietà Intellettuale relativi agli strumenti, ai programmi, alle informazioni, ai dati e ai database del Cliente che quest'ultimo mette a disposizione di Artefact per la durata del Contratto e per le finalità e in relazione all'esecuzione dei Servizi.
15.3 Concessione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti. Artefact concede al Cliente un diritto non esclusivo, personale, non cedibile e non trasferibile per l'utilizzo dei Prodotti, alle seguenti condizioni:
- il diritto di utilizzare i Prodotti consegnati,
- il diritto di riprodurre i Deliverable,
- il diritto di rappresentare i Deliverable,
- il diritto di adattare i Deliverable, compreso il diritto
di correggere, sviluppare, creare nuove versioni, tradurre, modificare, assemblare, integrare in tutto o in parte i Deliverable in opere preesistenti o future e su qualsiasi supporto menzionato in questo articolo;
La presente concessione si applica a beneficio del Cliente nel momento in cui i Prodotti sono prodotti da Artefact per la durata legale della protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale prevista dalla legge francese, comprese le future estensioni e per il territorio di stabilimento del Cliente.
Nel caso in cui Artefact utilizzi o integri, nei Prodotti, componenti software soggetti a licenze di software cosiddetto "libero" (o "open-source"), e/o qualsiasi altro software di cui non sia autore e/o editore, i diritti concessi al Cliente su tali software saranno regolati dalle disposizioni delle loro specifiche licenze.
15.4 Garanzie. Per l'intera durata dei diritti concessi e per il territorio in cui il Contratto viene eseguito, le Parti si garantiscono reciprocamente che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale concessi l'una all'altra ai sensi del Contratto non costituiscono un'infrazione/violazione di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale, know-how o segreto commerciale di terzi. Di conseguenza, ciascuna delle Parti si impegna a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi turbativa, controversia, reclamo, ricorso, sfratto o azione per violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale, concorrenza sleale o altro, intentata da terzi e relativa agli elementi concessi in licenza.
Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, il Cliente riconosce e accetta che Artefact non può in alcun modo né per alcun motivo garantire il pacifico godimento di componenti software soggetti a licenze software open-source.
Le garanzie di cui sopra sono soggette alle seguenti condizioni cumulative espresse:
i. la Parte che intende avvalersi della presente clausola abbia notificato all'altra Parte l'azione o il reclamo del terzo il più presto possibile;
ii. la Parte che fornisce la garanzia ha potuto difendere i propri interessi e quelli dell'altra Parte liberamente e a proprie spese, in particolare per quanto riguarda la scelta degli avvocati incaricati della difesa;
iii. che, a tal fine, la Parte che intende invocare la clausola ha collaborato lealmente alla suddetta difesa fornendo, in modo tempestivo, tutti gli elementi, le informazioni e l'assistenza ragionevolmente necessari per il buon esito di tale difesa.
Nel caso in cui il divieto di utilizzo di tutti o di una parte degli elementi garantiti di cui sopra sia pronunciato a seguito di un'azione legale o di una transazione, e fermo restando il diritto della Parte lesa di chiedere un risarcimento per la perdita subita, in particolare in caso di perdita di utilizzo, l'altra Parte si impegnerà, a sua scelta e a sue spese:
- in primo luogo, per ottenere il diritto della Parte lesa di continuare a utilizzare i diritti concessi nell'ambito dell'esecuzione del Contratto;
- in mancanza di ciò, di modificare o sostituire gli elementi in violazione in modo tale da evitare qualsiasi rischio di violazione, garantendo al contempo le stesse specifiche in termini di funzionalità e prestazioni per la Parte lesa.
Le disposizioni di cui sopra stabiliscono gli unici rimedi a disposizione delle Parti e i limiti della garanzia per quanto riguarda i rimedi relativi ai Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.
ARTICOLO 16: FORZA MAGGIORE
Nessuna delle Parti sarà responsabile e non potrà essere richiesto alcun indennizzo, risarcimento o altra forma di compensazione per ritardi o conseguenze dannose sull'esecuzione dei Servizi nella misura in cui tali ritardi o conseguenze siano dovuti a cause di forza maggiore. Per cause di forza maggiore si intendono esclusivamente quelle definite dall'articolo 1218 del Codice Civile e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La Parte che invoca la forza maggiore dovrà, senza indugio, notificare per iscritto all'altra Parte i motivi del ritardo o dell'inadempimento (e la loro potenziale durata), nonché il fatto che: (i) l'adempimento degli obblighi della Parte interessata sarà sospeso per la durata della situazione di forza maggiore; e (ii) alla Parte interessata sarà concessa una proroga pari alla durata del ritardo. Qualora l'evento che determina il caso di forza maggiore si protragga per più di trenta (30) giorni consecutivi, ciascuna Parte potrà risolvere immediatamente e automaticamente il Contratto, senza necessità di espletare alcuna formalità giudiziaria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra Parte.
ARTICOLO 17: NON SOLLECITAZIONE DEL PERSONALE
Ciascuna delle Parti rinuncia al diritto di sollecitare espressamente e direttamente l'assunzione di qualsiasi dipendente dell'altra Parte con cui sia stato preso contatto durante l'esecuzione del Contratto. Tale rinuncia sarà valida per tutta la durata del Contratto e per i dodici (12) mesi successivi alla sua scadenza o risoluzione. Qualora una delle Parti non ottemperi a tale obbligo, essa si impegna a risarcire l'altra Parte versandole un'indennità pari a dodici (12) mesi di retribuzione lorda per tale dipendente.
ARTICOLO 18: MANCANZA DI ESCLUSIVITÀ
Artefact non concede alcuna esclusiva al Cliente e si riserva il diritto di accettare programmi/missioni da qualsiasi terza parte, concorrente o meno del Cliente.
ARTICOLO 19: ESTERNALIZZAZIONE
Il Cliente accetta che Artefact possa avvalersi di subappaltatori, inclusa qualsiasi società del Gruppo Artefact , per l'esecuzione di tutti o parte dei Servizi.
ARTICOLO 20: VARIE
20.1 Cessione del Contratto. Nessuna delle Parti può cedere, trasferire o disporre dei propri diritti o obblighi ai sensi del Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Artefact sarà libera di cedere o trasferire il Contratto a qualsiasi società del Gruppo Artefact , purché tale società abbia la stessa affidabilità finanziaria.
20.2 Elezione di domicilio. Per l'esecuzione dell'intero Contratto, le Parti eleggono domicilio presso la loro sede legale.
20.3 Invalidità parziale. Qualora una clausola del Contratto sia dichiarata invalida o inapplicabile ai sensi di qualsiasi legge o statuto applicabile o da qualsiasi giurisdizione, essa sarà considerata come non scritta, ma non invaliderà il Contratto. Tuttavia, nel caso in cui la nullità o l'inapplicabilità di una clausola del Contratto comprometta gravemente l'equilibrio giuridico e/o economico del Contratto, le Parti convengono di incontrarsi per sostituire tale clausola con una clausola valida che si avvicini il più possibile ad essa sia dal punto di vista giuridico che economico.
20.4 Permanenza delle clausole. La mancata applicazione da parte di una delle Parti di una qualsiasi clausola del Contratto, sia essa permanente o temporanea, non sarà considerata una rinuncia ai diritti di tale Parte ai sensi di tale clausola.
20.5 Natura integrale del Contratto. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione ai Servizi. Esso sostituisce tutti gli accordi, le dichiarazioni o le discussioni precedenti, compresi, se del caso, i termini e le condizioni generali di acquisto del Cliente.
20.5 Legge applicabile. Il Contratto è disciplinato dalla legge francese.
20.6 Attribuzione della giurisdizione. In caso di controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione per qualsiasi motivo del Contratto, e a meno che non siano soddisfatte le condizioni per un procedimento sommario o un'istanza, le Parti convengono di risolvere la controversia in via amichevole o attraverso la mediazione.
IN MANCANZA DI UN ACCORDO TRA LE PARTI ENTRO UN TERMINE DI TRENTA (30) GIORNI, LA CONTROVERSIA SARÀ SOTTOPOSTA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI TRIBUNALI COMPETENTI DELLA CORTE D'APPELLO DI PARIGI, ANCHE PER I PROCEDIMENTI D'URGENZA O CAUTELARI, NEI PROCEDIMENTI SOMMARI O CON PETIZIONE, ANCHE IN CASO DI DOMANDA INCIDENTALE, DI PLURALITÀ DI CONVENUTI O DI ATTIVAZIONE DI GARANZIE.